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FAQ - Certificazione energetica degli edifici

Ultimo aggiornamento: 02 aprile 2012

 

3.1 Nel caso di ampliamento volumetrico, il cui volume lordo è superiore al 20% dell’edificio esistente, l’ACE può essere riferito esclusivamente alla nuova porzione di edificio?
Si, sempre che l’ampliamento volumetrico sia servito da un impianto termico ad esso dedicato. No, qualora l’ampliamento volumetrico e edificio esistente siano serviti dallo stesso impianto termico. In quest’ultimo caso il Soggetto certificatore è tenuto a produrre un attestato riferito all’intero edificio (esistente più ampliamento volumetrico).

 

3.2 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di una singola unità immobiliare facente parte di un edificio costituito da più unità immobiliari, il proprietario della stessa è tenuto a dotarsi dell’ACE?
No, qualora il trasferimento avvenga prima del 1° luglio 2009.

 

3.3 Tutti gli edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico dovranno essere dotati di ACE  entro il 1° luglio 2010?
Si, sempre che la superficie netta degli edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico sia superiore ai 1.000 m2.

 

3.4 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di un edificio di proprietà pubblica o di uso pubblico  occorre produrre l’ACE?
Si, nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche di edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico occorre produrre l’ACE, anche se l’edificio ha una superficie netta inferiore ai 1.000 m2.

 

3.5 Nel caso di rinnovo di un contratto “Servizio Energia” o “Servizio Energia Plus” è necessario produrre l’ACE?
Si, sempre che questo rinnovo avvenga dopo il 1° gennaio 2008, sia nel caso di edifici pubblici sia per quelli privati . È fatto obbligo per l’aggiudicatario del servizio, dotare l’edificio interessato dell’ACE, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale.

 

3.6 Se l’edificio è privo del generatore di calore occorre produrre l’ACE?
No. Se l’edificio è privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale, non è richiesto l’ACE.

 

3.7 Se mancano i dati tecnici del generatore di calore l’ACE è comunque richiesto?
Si. Qualora non fossero più disponibili i dati dei sottosistemi dell’impianto termico (o dell’involucro) l’ACE dell’edificio, qualora previsto, è comunque richiesto.

 

3.8 È possibile produrre un ACE riferito a più unità immobiliari?
Si, sempre che queste unità immobiliari siano servite dal medesimo impianto termico, abbiano medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario (o amministratore).

 

3.9 Nel caso di un edificio composto da più unita immobiliari ciascuna servita da un impianto termico ad uso esclusivo, quanti ACE occorre produrre?
Occorre produrre tanti ACE quante sono le unità immobiliari interessate. È possibile accorpare in un unico Ace più unità immobiliari, solo nel momento in cui queste  siano servite dal medesimo impianto termico, abbiano medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario (o amministratore).

 

3.10 È possibile produrre un ACE per un edificio per il quale non è previsto l’obbligo di dotazione ai sensi del dispositivo regionale?
Si, è possibile produrre l’ACE per qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non previsti dal dispositivo regionale.

 

3.11 Nel caso di edificio multipiano dotato di impianto termico centralizzato e composto da più subalterni aventi stessa destinazione d'uso è richiesto al certificatore di entrare in ciascuna unità immobiliare?
In caso di edifici nei quali siano presenti più unità immobiliari, ai sensi del decreto regionale n. 5796 dell’11 Giugno 2009, non viene richiesto al certificatore di entrare in tutti gli appartamenti, ma esclusivamente di verificare attraverso uno o più sopralluoghi, la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale (Relazione tecnica asseverata dal Direttore Lavori) e lo stato di fatto dell’edificio, ponendo in carico al Soggetto certificatore la responsabilità di produrre un attestato di certificazione energetica corrispondente allo stato di fatto dell’edificio oggetto di certificazione. 
Qualora il certificatore dovesse trovarsi nell’impossibilità di accedere a tutte le unità immobiliari, in assenza di elementi oggettivi evidentemente diversi rispetto a quelli rilevati e percepibili dall’esterno o dagli spazi comuni all’edificio, supportato dalla documentazione progettuale in suo possesso, potrà supporre che le caratteristiche al contorno delle unità immobiliari alle quali non è potuto accedere siano identiche a quelle dei subalterni rilevati. In caso di evidenti disomogeneità nelle caratteristiche al contorno dei subalterni rilevati il certificatore, all’atto di ipotizzare i componenti che caratterizzano il sistema edifcio-impianti al quale non ha potuto accedere, è tenuto ad assumere le prestazioni di qualità inferiore rilevate nel corso dei sopralluoghi alle altre unità immobiliari a cui ha avuto accesso. 
E’ necessario che il certificatore indichi nel campo note, presente nel software CENED+, le unità immobiliari alle quali non ha avuto accesso.

 

3.12 Gli edifici di edilizia residenziale pubblica, qualora la superficie utile sia superiore a 1000 m2, devono essere certificati entro il 1 luglio 2010, ai sensi del punto 9.2.b della DGR VIII/8745?

No, se concessi in locazione abitativa.

Infatti ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) della Legge Regionale n. 30 del 29 dicembre 2009, per tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa non vi è obbligo di certificazione energetica, anche rispetto a quanto previsto al punto 9.2.b della DGR VIII/8745. Nel caso di transazione a titolo oneroso, invece, l’ACE deve essere allegato all’atto, in quanto in quel caso gli edifici in oggetto non sono concessi in locazione abitativa, ma posti in vendita.

 

3.13 Quanti ACE è necessario predisporre, in presenza di diversi edifici aventi unico proprietario e serviti dal medesimo generatore di calore?

Qualora gli edifici aventi unico proprietario e serviti dal medesimo impianto termico non condividano strutture portanti o portate, è necessario realizzare un ACE per ogni singolo edificio. Qualora negli edifici siano presenti diverse destinazioni d’uso si dovrà, inoltre, realizzare un ACE per ognuna di esse.

Qualora gli edifici aventi unico proprietario e serviti dal medesimo impianto termico condividano strutture portanti o portate, è possibile realizzare un ACE riferito all’intero edificio (inteso come insieme di fabbricati che condividono strutture portanti o portate). Qualora nell’edificio siano presenti diverse destinazioni d’uso si dovrà, inoltre, realizzare un ACE per ognuna di esse.

Ai sensi del punto 10.2 della DGR 8745 è in ogni caso consentito, a discrezione del proprietario dell’edificio, predisporre un ACE riferito a ciascuna unità immobiliare.

 

3.14 Per il trasferimento a titolo oneroso o la stipula/rinnovo di un contratto di locazione di un edificio che rientra tra le casistiche indicate nel punto 3.2, lettera "a", della DGR 8745, sono obbligato a produrre l'ACE?

Si, deve essere rispettata tale disposizione poiché il suo rispetto non comporterebbe un'alterazione del carattere o aspetto dell'edificio. In riferimento alla DGR 8745, punto 3.2, lettera a), viene infatti indicato che gli immobili sottoposti a tutela (vedi D.lgs n. 42, parte seconda e articolo 136, comma 1, lettere "b" e "c") sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto.

 

3.15 La prescrizione prevista al punto 6.5 della DGR 8745, che prevede la copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, si intende rispettata se si utilizzano per la climatizzazione invernale pompe di calore che rispettino i valori fissati nella tabella A.5.1 e che coprono un fabbisogno di energia primaria pari ad almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesto per la produzione di ACS?

Si. In riferimento alla DGR 8745, punto 6.5, si considerano rispettate le disposizioni del presente punto, qualora si utilizzino per la climatizzazione invernale pompe di calore che rispettino i valori fissati nella tabella A.5.1 e che coprano un fabbisogno di energia primaria pari ad almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesto per la produzione di ACS.

 

3.16 La DGR IX/2601 prevede l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari. La realizzazione solo di tale intervento richiede l’obbligo di predisporre l’ACE qualora non si effettui nessun’altra modifica sostanziale all’impianto termico?

No, in quanto il punto 6 della DGR VIII/8745 definisce che è fatto obbligo di produrre l’ACE per le seguenti tipologie di intervento:

  • impianto termico di nuova installazione;
  • ristrutturazione di impianto termico;
  • sostituzione di generatore di calore per installazioni di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW.

Si sottolinea, tuttavia, che nel caso di edificio già dotato di ACE, l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore potrebbe modificarne la prestazione energetica qualora la nuova tipologia di regolazione sia differente dalla precedente; in tali casi l’attestato non risulterà più idoneo ai sensi del punto 10.4 della DGR VIII/8745.

Nel caso di successive compravendite o locazioni delle unità immobiliari poste all’interno dell’edificio, dovrà quindi essere previsto un aggiornamento dell’ACE per tali unità.

Le F.A.Q. presenti nella sezione - elaborate a seguito di un attento esame della normativa regionale in tema di certificazione e efficienza energetica - esprimono l'opinione dell'Organismo Regionale di Accreditamento e non possono e non intendono sostituirsi a quelle fornite dal Legislatore.

 
 
 
 
 
 
 

 
CESTEC
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