15.1 Per quali casi è escluso l’obbligo di trasmissione dell’atto all’organismo di accreditamento?
Qualora la cessione abbia ad oggetto beni o diritti su beni per i quali specifiche disposizioni contenute nella DGR VIII/8745 abbiano escluso l’obbligo di certificazione, per esempio:
- Cessione a titolo oneroso di diritti (su beni) tra quelli considerati dall’art. 9.5 della DGR VIII/8745;
- Cessione di beni per i quali specifiche disposizioni di legge escludano la possibilità che in essi siano presenti impianti termici deputati alla climatizzazione (p.e. autorimesse).
15.2 La previsione normativa (Legge regionale n.10/2009) impone al notaio di trasmettere l’atto all’organismo di accreditamento quando “anche giustificatamente” non abbia provveduto all’allegazione dell’ACE. Cosa s'intende per “anche giustificatamente”?
Non sempre si può essere oggettivamente certi del ricorrere della causa esimente rispetto all’obbligo di allegazione. Ovviamente la trasmissione dell’atto non è dovuta tutte le volte in cui l’oggettività dei fatti sia talmente lapalissiana da rendere superflua la trasmissione della copia dell’atto.
Si citano, a titolo di esempio, alcuni casi per i quali è superflua la trasmissione della copia dell’atto:
• Trasferimento a titolo onero di edifici non ricadenti all’interno del territorio di Regione Lombardia;
• Trasferimento a titolo oneroso di terreni;
• Trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise;
• Donazioni;
• Atti di costituzione di società;
• Atti di scissione societaria;
• Contratti di locazione.
15.3 A chi posso rivolgermi per avere eventuali chiarimenti in merito all'applicazione di quanto disposto dalla Legge regionale n. 10/2009?
Può chiamare direttamente gli uffici di Cestec SpA dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, componendo il numero 02 66737400 avendo cura di digitare, al momento della richiesta dell'operatore, il numero 4. Oppure può mandare una mail attraverso l'apposito form presente in "
contatti".
15.4 Allorché l'edificio o la singola unità (escluse quelle per le quali è vietata la climatizzazione estiva e invernale ai sensi dell'art. 24, comma 3, L. R. 24/2006 così come modificato dalla L.R. 10/2009) oggetto di trasferimento a titolo oneroso sia priva dell'impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento, è escluso l'obbligo di invio della copia dell'atto?
Troverà applicazione il disposto del comma 17 nonies ultimo periodo dell'articolo 27 della Legge Regionale 24/2006, aggiunto dalla Legge Regionale 10/2009, che esclude appunto l'obbligo di trasmissione della copia, solo nei casi in cui la “natura” del bene esclude di fatto l’installazione di un impianto termico. Pertanto, qualora l’oggetto di trasferimento a titolo oneroso fosse ad esempio un appartamento (bene che per sua “natura” dovrebbe essere dotato di impianto termico) allora, anche in presenza di dichiarazione di parte che attesta la mancanza dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi (condizione questa per la quale, ai sensi del punto 9.6, è prevista l’esclusione dell’obbligo di dotazione e allegazione agli atti dell’ACE), è fatto obbligo per il notaio trasmettere all’Organismo di accreditamento copia dell’atto stesso. Ai sensi dell'articolo 27, comma 17 nonies, L. R. 24/2006 modificato dalla L.R. 10/2009, la copia dell'atto va inviata in quanto giustificatamente l'ACE non è stato allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso ai sensi della DGR punto 9.6 (che espressamente prevede in questi casi l’esclusione dell’obbligo di dotazione e allegazione agli atti dell’ACE), ma l' elemento che esclude la dotazione e l'allegazione non è oggettivo in quanto è reso da dichiarazione di parte e quindi giustamente cestec intenderà controllare.
15.5 L'obbligo di trasmissione è escluso anche allorché l'edificio o porzione di esso sia privo soltanto di uno dei sottosistemi dell'impianto termico (esempio: appartamento dotato di sistema di distribuzione ed emissione ma privo di caldaia)?
Se la “natura” del bene prevede di fatto l’installazione dell’impianto termico, anche qualora dovesse mancare uno dei sottosistemi necessari alla climatizzazione o al riscaldamento, condizione per la quale non sono dovute dotazione e allegazione dell’ACE ai sensi del punto 9.6 della DGR VIII/8745, è fatto obbligo per il notaio inviare all’Organismo di accreditamento copia dell'atto di trasferimento.
15.6 Dove posso trovare chiarimenti circa l'applicazione di quanto disposto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.?
Importanti chiarimenti in mertito all'applicazione di quanto disposto dalla DGR VIII/8745 possono essere trovati consultando il Decreto N. 7538 del 22 luglio 2009, disponibile nella sezione "normativa" del sito.
15.7 In riferimento a quanto sancito all'art. 1, comma 1, lettera f), 17 nonies, della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2009, è necessario che venga inviata copia dell'atto notarile comprensiva di allegati?
In riferimento a quanto richiesto all'art. 1, comma 1, lettera f), 17 nonies, della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2009, è necessario che venga inviata all'Organismo regionale di accreditamento una copia conforme dell'atto.
Tale copia conforme all'originale potrà non comprendere gli allegati che non riguardano la certificazione energetica.
15.8 In vista dell'avvio, previsto per il 1° ottobre, della modalità di trasmissione delgli atti tramite posta certificata è necessario inviare nuovamente con posta certificata le copie degli atti già inviate prima del 1° ottobre?
No. A partire dal 1° ottobre è necessario trasmettere gli atti, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: cened@pec.cestec.eu.
15.9 È da considerarsi valido un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/5773?
Sono da considerare validi gli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/ 5773 nei seguenti casi:
- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data antecedente al 26 ottobre 2009 e sull’ACE originale sia stato apposto il timbro per accettazione del Comune di competenza in data antecedente al 1 settembre 2011;
- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data compresa tra il 15 gennaio 2010 ed il 31 agosto 2011 e sull’ACE originale sia stato apposto il timbro per accettazione del Comune di competenza in data antecedente al 1 settembre 2011; tale possibilità è consentita nei soli casi in cui la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 (si veda DDG 14006 del 15.12.2009);
- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data successiva al 31 agosto 2011 e venga sempre allegata all’ACE; tale possibilità è consentita nei soli casi in cui la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 (si veda DDG 14006 del 15.12.2009).
15.10 In Regione Lombardia è possibile per atti di compravendita allegare, in sostituzione dell'ACE, un’autocertificazione predisposta dell’alienante in cui dichiara che l’edificio oggetto di compravendita rientra nella classe energetica G (così come previsto al punto 9 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”)?
La possibilità indicata al punto 9 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” non è applicabile in Regione Lombardia.
All'interno del decreto (vedi Art 3, comma 3) è ribadita la clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del Dlgs 192/05. E' infatti specificato che "le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici".
In Regione Lombardia per aspetti legati alla certificazione energetica degli edifici, occorre quindi fare riferimento alla DGR VIII/5018 e s.m.i ed ai decreti ad essa correlati.
15.11 È da considerare valido un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/8745 o nella DGR IX/1811, nel quale non venga correttamente riportata la mappa?
In taluni casi l’immagine della mappa presente sull’ACE non può essere generata correttamente, ossia:
- qualora si verifichi una sospensione temporanea del servizio fornito dall’Infrastruttura per l’Informazione Territoriale di Regione Lombardia, in questi casi viene riportata sull’ACE la dicitura IMMAGINE NON DISPONIBILE. Non sarà possibile in un secondo tempo aggiornare l'ACE con l'immagine della mappa;
- qualora l’edificio non sia ancora presente nelle mappe; in questi casi occorre selezionare l’area presso cui l’edificio ricade ad un livello di zoom che consenta la chiusura della pratica nel catasto energetico e segnalare sull’ACE tale particolarità mediante una nota inserita all’interno del software.
In tutti questi casi l’ACE è da considerare comunque valido.
15.12 Con che modalità un edificio è dichiarato inagibile?
Un edificio può essere dichiarato inagibile o dal Sindaco, ai sensi del regolamento locale d’Igiene o dal tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.Lgs. 504/1992. E’ prevista anche la possibilità dichiarare l’inagibilità con dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
15.13 Nel caso di transazione a titolo oneroso di un edificio dichiarato inagibile, l’Attestato di certificazione energetica deve essere allegato all’atto?
No, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 30, l’obbligo di certificazione energetica non si applica.
15.14 Quali sono le casistiche che comportano la decadenza dell’ACE prima che siano trascorsi i 10 anni di validità?
In riferimento alla DGR 8745 punto 10.4, l'ACE ha validità 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico.
L’idoneità dell’attestato decade prima del periodo sopraindicato, per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare la destinazione d’uso.
La successiva modifica dei soli estremi catastali non comporta di per sé la decadenza dell’ACE.
La correttezza dei dati catastali riportati nell’ACE (in riferimento al momento della registrazione della pratica nel CATASTO ENERGETICO), può essere verificata attraverso una visura storica presso il catasto fabbricati.
15.15 È da considerarsi valido un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/8745?
Sono da considerare validi gli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/8745 nei soli casi in cui la data di registrazione dell’ACE sia compresa tra il 26 ottobre 2009 e il 31 agosto 2011 ed il timbro per accettazione del Comune sia stato apposto sull’ACE originale in data antecedente al 1 settembre 2011.