8A.1 A quale ufficio comunale devo rivolgermi per depositare l’ACE?
La DGR VIII/8745 al punto 10.3, stabilisce che l’ACE è considerato idoneo solamente se timbrato per accettazione dal Comune di competenza, cioè il Comune dove l’edificio è ubicato.
Il Comune, dopo aver ricevuto l’ACE, provvede a consegnare al proprietario dell’edificio una copia dell’ACE appositamente timbrato.
Ciascun Comune decide liberamente quale “ufficio” è preposto a svolgere tali funzioni; definisce inoltre le modalità e le tempistiche per l'apposizione di tale timbro.
Qualora il Comune di competenza abbia definito una procedura che sostituisca il timbro per accettazione con il rilascio di una ricevuta elettronica, tale procedura sarà considerata idonea purché da tale documento sia individuabile il numero di protocollo dell'ACE a cui è associata.
L'ACE, per considerarsi idoneo, dovrà essere sempre accompagnato dalla relativa ricevuta elettronica che attesti l’accettazione del Comune.
8A.2 Ai fini della certificazione energetica, quali documenti devono essere consegnati in Comune?
Sono consentite due differenti procedure di deposito:
- Il proprietario dell’edificio deposita presso l’ufficio comunale preposto, l’ACE redatto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 8745 e asseverato da un Soggetto certificatore accreditato, che comprova l'avvenuto versamento all’Organismo di accreditamento del corrispettivo dovuto, cioè euro 10,00 per ciascun ACE.
- A decorrere dal 15 gennaio 2010, solo nel caso di edifici la cui dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009 (vedi punto 5 del Decreto 14006), è possibile depositare l'ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773; in tali casi dovrà essere depositata presso il Comune la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO che comprova l'avvenuto versamento all’Organismo di accreditamento del corrispettivo dovuto, cioè euro 10,00 per ciascun ACE.
8A.3 Quali sono i compiti del Comune riguardanti la gestione degli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773 e registrarti nel CATASTO ENERGETICO a decorrere dal 15 gennaio 2010, realizzati nel territorio di sua competenza?
Il Comune è tenuto a:
- verificare che l’ACE sia “formalmente” corretto;
- verificare che la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009;
- apporre a mano la data di validità dell’ACE (reperibile dalla ricevuta del catasto) o verificare che sia stata indicata correttamente dal Soggetto certificatore;
- verificare che sia stato eseguito il versamento (10 euro per ogni ACE) dovuto all’Organismo di accreditamento e che la data riportata sulla RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO sia successiva al 15 gennaio 2010 compreso;
- consegnare, contestualmente al rilascio del certificato di agibilità (o dichiarazione sostitutiva di cui all’Art 5 della LR 1/07) al proprietario dell’edificio una copia dell’ACE appositamente timbrata per accettazione;
- archiviare e conservare l'ACE.
8A.3 Bis Quali sono i compiti del Comune riguardanti la gestione degli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 8745, riferiti ad edifici esistenti, realizzati nel territorio di sua competenza?
Il Comune è tenuto a:
- verificare che l’ACE sia “formalmente” corretto;
- consegnare al proprietario dell’edificio una copia dell’ACE appositamente timbrata per accettazione;
- archiviare e conservare l'ACE.
8A.4 Quali sono i compiti del Comune riguardanti la gestione degli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 8745, riferiti ad edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo, realizzati nel territorio di sua competenza?
Il Comune è tenuto a:
- verificare che l’ACE sia “formalmente” corretto;
- consegnare, contestualmente al rilascio del certificato di agibilità (o dichiarazione sostitutiva di cui all’Art 5 della LR 1/07) al proprietario dell’edificio una copia dell’ACE appositamente timbrata per accettazione;
- archiviare e conservare l'ACE.
8A.5 Tra i documenti da presentare nella fase di deposito ACE, è necessario includere una dichiarazione di terzietà firmata dal Soggetto Certificatore?
No, attraverso l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al punto 16.5 della DGR VIII/8745.
8A.6 Quali sono i tempi d’attesa che intercorrono tra il deposito dell’ACE da parte del proprietario dell’edificio e la consegna dell’ACE appositamente timbrato da parte del Comune?
I tempi d’attesa dipendono dalla procedura che ogni Comune ha predisposto per la gestione degli ACE di sua competenza.
8A.7 Il Comune è tenuto a trasmettere della documentazione all’Organismo di accreditamento?
No.
8A.8 Quale procedura devo seguire, qualora voglia sostituire/aggiornare un ACE già depositato presso il Comune di competenza?
Il proprietario dell’edificio deposita presso l’ufficio comunale preposto, il nuovo ACE redatto e asseverato da un Soggetto certificatore accreditato, chiedendo di sostituire/aggiornare l’ACE relativo all’edificio in questione precedentemente depositato.
8A.9 Esistono dei valori predefiniti che definiscono l’importo del contributo che il Comune può richiedere per le spese che gli competono?
Non esistono valori predefiniti.
8A.10 Qualora un ente pubblico non possieda nel suo organico un dipendente certificatore, è obbligato a ricercarne uno rivolgendosi ad un altro ente pubblico?
No, è lasciata libertà di scelta all'ente. Può usufruire della collaborazione di un dipendente di un altro ente pubblico oppure incaricare un libero professionista per la certificazione dei propri edifici.
8A.11 E’ obbligatorio dotare di ACE un condominio di proprietà pubblica qualora la somma delle superfici utili delle unità immobiliari che lo compongono superi i 1000 mq?
Entro il 1° luglio 2010, tutti gli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico devono essere certificati, qualora la superficie utile sia superiore ai 1000 mq, considerando tutte le unità immobiliari che lo compongono.
8A.12 Il documento di nomina del Soggetto certificatore (ai sensi del punto 12.3 della DGR VIII/8745) deve possedere dei requisiti particolari?
La DGR non prevede un modello per tale documento: in ogni caso deve essere redatto dal proprietario dell'edificio e deve contenere gli estremi che identifichino univocamente il Soggetto certificatore.
8A.13 Qualora venga presentata una variante al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio (che in precedenza non necessitava di ACE), è necessario allegare l’ACE alla dichiarazione di ultimazione lavori?
Se l’intervento edilizio indicato nella variante comporta obbligo di certificazione energetica, questa deve essere allegata alla dichiarazione di ultimazione lavori.
8A.14 Cosa deve fare il Comune per verificare che siano rispettati i limiti di prestazione energetica richiesti dalla DGR VIII/8745?
Il Comune verifica il rispetto di questi limiti prestazionali analizzando i dati della Relazione Tecnica ex Legge 10/91 dell’edificio in questione.
Il proprietario dell’edificio deposita tale relazione presso il Comune di competenza, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività.
Il progettista, firmando la Relazione Tecnica, si assume la responsabilità che il progetto sia conforme ai requisiti di prestazione energetica richiesti dalla DGR VIII/8745.
8A.15 E' previsto il trasferimento a titolo oneroso di un edificio di nuova costruzione per il quale non è stata ancora presentata la dichiarazione di ultimazione lavori. Il Comune è tenuto a rilasciare l'ACE timbrato da utilizzare ai fini della compravendita?
No, ai sensi del punto 12.5 della DGR VIII/8745 il deposito dell'ACE a cura del proprietario presso il Comune avviene contestualmente al deposito della dichiarazione di ultimazione lavori. Il Comune a seguito del deposito dell'ACE e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità provvede a consegnare al proprietario dell'edificio una copia dell'ACE appositamente timbrato per accettazione.
Non essendo presente la dichiarazione di ultimazione lavori non è possibile richiedere l'ACE.
E’, in ogni caso, necessario, che al momento in cui sarà presentata la dichiarazione di ultimazione lavori venga depositato l’ACE presso il Comune di competenza.
8A.16 E' previsto il trasferimento a titolo oneroso di un edificio di nuova costruzione per il quale non è stata ancora rilasciato il certificato di agibilità. Occorre allegare comunque l'ACE alla compravendita?
No, ai sensi del punto 12.6 della DGR VIII/8745 il dell'ACE da parte del Comune avviene contestualmente al rilascio del certificato di agibilità.
8A.17 Quante copie dell’ACE devono essere rilasciate dal Comune di competenza per ottemperare agli obblighi della DGR 8745?
In riferimento alla DGR 8745, punti 12.6 e 13.1, il Comune rilascia al proprietario una copia dell’ACE opportunamente timbrato per accettazione.
Si consiglia al Comune di competenza di rilasciare l’originale dell’ACE, cosicché il proprietario dell’edificio possa provvedere a farsi rilasciare copie autentiche del documento anche da notai, cancellieri o altri pubblici ufficiali autorizzati ai sensi del DPR n. 445/2000, Art. 18, comma 2.
Il Comune definisce la procedura per la gestione degli ACE di sua competenza. E’ quindi nelle sue facoltà rilasciare più copie autenticate dell’ACE contestualmente al rilascio della certificazione timbrata per accettazione.
8A.18 È da considerarsi valido un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773 e presentato al comune dopo il 26 ottobre 2009?
Sono da considerare validi gli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773 nei seguenti casi:
- qualora la data riportata nella RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO sia antecedente al 26 ottobre 2009.
- qualora la data riportata nella RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO sia successiva al 15 gennaio 2010 compreso; tale possibilità è consentita nei soli casi in cui la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009. (si veda DDG 14006 del 15.12.2009)
8A.19 Ogni qualvolta deposito un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 8745, è necessario presentare la ricevuta di pagamento generato dal Catasto Energetico?
No,in quanto il nuovo formato dell'ACE comprova l'avvenuto pagamento all'Organismo Regionale del contributo dovuto (vedi allegato C della DGR 8745, dicitura in fondo alla pagina 2 dell'ACE).
8A.20 E' obbligatorio indicare gli interventi migliorativi nell'Attestato di Certificazione Energetica?
Sì, qualora l’ACE non dovesse riportare l’indicazione degli interventi migliorativi può essere considerato “formalmente” corretto, in quanto la mancata compilazione di tali campi da parte del soggetto certificatore equivale a dichiarare che la priorità ad effettuare interventi migliorativi sull’edificio è trascurabile. E’ quindi competenza esclusiva del certificatore stabilire e valutare in funzione della classe energetica riscontrata, la priorità di ciascun intervento.
8A.21 E’ da considerare valido un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 8745, nel quale non venga correttamente riportata la mappa?
In taluni casi l’immagine della mappa presente sull’ACE non può essere generata correttamente, ossia:
- qualora si verifichi una sospensione temporanea del servizio fornito dall’Infrastruttura per l’Informazione Territoriale di Regione Lombardia, in questi casi viene riportata sull’ACE la dicitura IMMAGINE NON DISPONIBILE. Non sarà possibile in un secondo tempo aggiornare l'ACE con l'immagine della mappa;
- qualora l’edificio non sia ancora presente nelle mappe; in questi casi occorre selezionare l’area presso cui l’edificio ricade ad un livello di zoom che consenta la chiusura della pratica nel catasto energetico, segnalando con una nota manuale sull’ACE tale particolarità.
In tutti questi casi l’ACE è da considerare comunque valido.
8A.22 Con che modalità un edificio è dichiarato inagibile?
Un edificio può essere dichiarato inagibile o dal Sindaco, ai sensi del regolamento locale d’Igiene o dal tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.Lgs. 504/1992. E’ prevista anche la possibilità dichiarare l’inagibilità con dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
8A.23 Per un permesso di costruire relativo ad un intervento di NUOVA COSTRUZIONE protocollato presso il Comune nel periodo intercorrente tra il 1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, viene presentata una variante in corso d’opera in data successiva al 26 ottobre 2009, è possibile contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori redigere l’ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773 così come previsto dal punto 5 del decreto 14006?
Dipende dal tipo di variante in corso d’opera presentata.
Se si configura come una variante essenziale (secondo quanto previsto all’art. 54 della LR 12/05) non è possibile avvalersi di quanto previsto al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009.
La certificazione energetica dovrà dunque essere presentata secondo la procedura di calcolo in vigore al momento della chiusura lavori.
Nel caso di varianti in corso d’opera che non sono considerate essenziali, è possibile utilizzare la modalità prevista al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009 e dunque, a chiusura lavori, depositare l'ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773.
In ogni caso si ricorda che, nel caso di edifici la cui dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009, facendo riferimento a quanto riportato nel punto 12.4 della DGR 8745, qualora venga presentata una variante essenziale al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica (vedi allegato B alla DGR 8745), aggiornata secondo le varianti introdotte, utilizzando la procedura di calcolo vigente in quel momento.
Qualora venga presentata una variante non essenziale al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica aggiornata secondo le varianti introdotte e a tale scopo può utilizzare la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo.
8A.24 Per un permesso di costruire relativo ad un intervento di NUOVA COSTRUZIONE protocollato presso il Comune in data antecedente al 1 settembre 2007 (pertanto soggetto alle sole verifiche prestazionali del D.lgs 192/05 e s.m.i.) , viene presentata una variante in corso d’opera nel periodo compreso tra l’1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009: è necessario , secondo la normativa di Regione Lombardia contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori, redigere l’ACE?
E in caso positivo, può essere redatto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773 così come previsto dal punto 5 del decreto 14006?
Dipende dal tipo di variante in corso d’opera presentata. Se si configura come una variante essenziale (secondo quanto previsto all’art. 54 della LR 12/05) all’originario titolo abilitativo di NUOVA COSTRUZIONE ovvero DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, è necessario depositare, contestualmente alla presentazione della variante, la relazione tecnica di cui all’art. 28 della l.10/91, redatta secondo lo schema regionale vigente al momento e, al termine dei lavori, redigere l’ACE, con la facoltà di avvalersi di quanto previsto al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009.
Nel caso di varianti in corso d’opera che non sono essenziali, non è necessario redigere l’ACE ma, qualora il proprietario volesse comunque redigerla non è possibile utilizzare la modalità prevista al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009.
Qualora tali varianti non essenziali comportino una modifica delle prestazioni energetiche dell’edificio, è necessario depositare, contestualmente alla presentazione della variante, la relazione tecnica di cui all’art. 28 della l.10/91, aggiornata secondo le varianti introdotte e, a tale scopo, può essere utilizzata la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo (resta inteso che la certificazione dovrà essere redatta secondo la procedura vigente alla chiusura dei lavori).