6.1 Chi può organizzare corsi di formazione per certificatori?
I soggetti accreditati da Regione Lombardia in base alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i.. Gli Ordini, i Collegi e le Università possono organizzare i corsi per Certificatori e non sono tenuti all’accreditamento secondo quanto sancito dalla Deliberazione prima richiamata. Si veda in tal senso il punto 16.2 della DGR n. VIII/8745.
6.2 Sono ingegnere, non iscritto all'albo, posso seguire il corso di formazione per certificatore energetico?
Si. I requisiti richiesti al punto 16.2 sono necessari solo ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Soggetti certificatori.
6.3 Chi ha seguito in passato un corso per Certificatori, può iscriversi all’elenco dei Soggetti accreditati?
Dipende se il corso sostenuto è stato riconosciuto da Regione Lombardia tramite il DECRETO n. 9054 o il DECRETO n. 14448. Per coloro che hanno frequentato con profitto uno di questi corsi l'iscrizione all'elenco dei soggetti Certificatori di Regione Lombardia è subordinato al superamento di un esame integrativo organizzato da un Ordine o Collegio professionale.
6.4 Vorrei iscrivermi ad un corso per Certificatore energetico, come posso accertarmi che sia conforme ai requisiti stabiliti da Regione Lombardia e dove posso trovare l’elenco di questi corsi?
L'elenco dei corsi riconosciuti da Regione Lombardia è pubblicato nell'apposita sezione di questo sito.
6.5 Vorrei organizzare un corso per certificatori energetici, cosa devo fare?
Occorre verificare di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 16.2 della DGR n. VIII/8745 (tranne che per gli Ordini, Collegi e Università). Successivamente occorre predisporre un programma del corso conforme ai requisiti minimi ed infine richiedere il riconoscimento del corso seguendo le indicazioni riportate nell'apposita guida. I corsi riconosciuti sono poi pubblicati on line sul sito. Anche gli Ordini, i Collegi e le Università sono tenuti all'invio del modulo C all'Organismo di accreditamento.
6.6 In sede d'esame è richiesta la presenza di un docente universitario?
No. Il punto 16.2 della DGR VIII/8745 non prevede la presenza di un docente universitario nella Commissione giudicatrice, bensì la presenza di un rappresentante di uno degli Ordini, Collegi o Associazioni delle professioni di cui al medesimo punto.
6.7 Il corsista che non abbia superato l’esame del corso frequentato, può sostenere nuovamente l’esame durante la sessione di un corso diverso da quello di frequenza?
Si, una volta in possesso dell’attestato di frequenza può fare richiesta di ammissione alla sessione d’esame di un altro corso. E’ facoltà dell’Ente formatore accettare o meno la richiesta.
6.8 Al corsista, già in possesso di un attestato di frequenza, una volta sostenuto e superato l’esame durante la sessione di un altro corso, deve essere rilasciato un nuovo attestato? Se si, quale codice di corso deve essere riportato nel nuovo attestato?
Si, al superamento dell’esame è necessario rilasciare al corsista un attestato di frequenza con profitto. In questo attestato può essere riportato indifferentemente il solo codice del corso riferito alla sessione d’esame o entrambe i codici dei due corsi (di frequenza e sessione d’esame).
6.9 Quali sono i requisiti necessari per svolgere attività di docenza presso un corso accreditato per certificatori energetici?
L’Organismo regionale di accreditamento non indica dei requisiti specifici. L'ente organizzatore del corso valuta se il docente prescelto dispone di un'adeguata competenza relativamente ai moduli di insegnamento.
6.10 E’ possibile conoscere l’importo della quota di iscrizione, gli orari e le sedi delle lezioni di un corso accreditato per certificatori energetici?
Per reperire informazioni dettagliate (costi, orari, ecc) relative ai corsi per certificatori, è necessario contattare direttamente l'Ente organizzatore del corso. Informazioni di carattere più generale (telefono, mail, data inizio corso, ecc) sono disponibili nell'apposita
sezione di questo sito.