8B.1 Nei casi in cui è previsto l’obbligo di allegazione dell’ACE alla dichiarazione di ultimazione lavori, quali modelli di ACE è consentito consegnare in Comune?
È consentita la consegna dei seguenti modelli di Attestato di Certificazione Energetica (ACE):
- dopo il 01.09.11, il proprietario dell’edificio può depositare presso l’ufficio comunale preposto:
- l’ACE redatto secondo il modello riportato alla DGR IX/1811 e asseverato da un Soggetto certificatore accreditato, che comprova l'avvenuto versamento all’Organismo di accreditamento del contributo previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i. per ciascun ACE;
- nel caso di edifici la cui dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 (vedi punto 5 del Decreto 14006), è consentito depositare l'ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/5773.
L’idoneità dell’ACE, per questa fattispecie, dovrà essere comprovata dalla ricevuta dell’avvenuto inserimento del file di interscambio dati nel catasto energetico riportante una data successiva al 31 agosto 2011;
- prima del 01.09.11, il proprietario dell’edificio può depositare presso l’ufficio comunale preposto:
- l’ACE redatto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/8745 e asseverato da un Soggetto certificatore accreditato, che comprovi l'avvenuto versamento all’Organismo di accreditamento del contributo previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i. per ciascun ACE;
- a decorrere dal 15 gennaio 2010 nel caso di edifici la cui dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 (vedi punto 5 del Decreto 14006), è consentito depositare l'ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/5773.
L’idoneità dell’ACE, per questa fattispecie, dovrà essere comprovata dalla RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO che dovrà riportare una data compresa tra il 15 gennaio 2010 e il 31 agosto 2011.
8B.2 Quali sono i compiti del Comune riguardanti la gestione degli ACE depositati presso gli uffici comunali in data antecedente al 1 settembre 2011?
Il Comune è tenuto a conservare l'ACE anche successivamente al 1 settembre 2011, provvedendo, ove richiesto, a consegnare una copia conforme dell’ACE originale in suo possesso.
8B.3 Tra i documenti da presentare nella fase di deposito ACE, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori, è necessario includere una dichiarazione di terzietà firmata dal Soggetto Certificatore?
No, attraverso l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al punto 16.5 della DGR VIII/8745.
8B.4 Il Comune, a seguito di deposito dell’ACE contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori, è tenuto a trasmettere della documentazione all’Organismo di accreditamento?
No.
8B.5 Esistono dei valori predefiniti che definiscono l’importo che i comuni possono richiedere per il rilascio di una copia certificata conforme dell’ACE originale in loro possesso?
Tali valori vengono definiti all’interno del regolamento comunale considerando le disposizioni della normativa vigente in materia.
8B.6 Il documento di nomina del Soggetto certificatore (ai sensi del punto 12.3 della DGR VIII/8745) deve possedere dei requisiti particolari?
La DGR VIII/8745 non prevede un modello per tale documento: in ogni caso, deve essere redatto dal proprietario dell'edificio e deve contenere gli estremi che identifichino univocamente il Soggetto certificatore nominato.
8B.7 Qualora venga presentata una variante al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio (che in precedenza non necessitava di ACE), è necessario allegare l’ACE alla dichiarazione di ultimazione lavori?
Se l’intervento edilizio indicato nella variante comporta obbligo di certificazione energetica, l’ACE deve essere allegato alla dichiarazione di ultimazione lavori.
8B.8 Cosa deve fare il Comune per verificare che siano rispettati i limiti di prestazione energetica richiesti dalla DGR VIII/8745?
Il Comune verifica il rispetto di questi limiti prestazionali analizzando i dati della Relazione Tecnica ex Legge 10/91 dell’edificio in questione.
Il proprietario dell’edificio deposita tale relazione presso il Comune di competenza, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività.
Il progettista, firmando la Relazione Tecnica, si assume la responsabilità che il progetto sia conforme ai requisiti di prestazione energetica richiesti dalla DGR VIII/8745.
8B.9 È da considerarsi valido un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/5773?
Sono da considerare validi gli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/ 5773 nei seguenti casi:
- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data antecedente al 26 ottobre 2009 e sull’ACE originale sia stato apposto il timbro per accettazione del Comune di competenza in data antecedente al 1 settembre 2011;
- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data compresa tra il 15 gennaio 2010 ed il 31 agosto 2011 e sull’ACE originale sia stato apposto il timbro per accettazione del Comune di competenza in data antecedente al 1 settembre 2011; tale possibilità è consentita nei soli casi in cui la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 (si veda DDG 14006 del 15.12.2009);
- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data successiva al 31 agosto 2011 e venga sempre allegata all’ACE; tale possibilità è consentita nei soli casi in cui la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 (si veda DDG 14006 del 15.12.2009).
8B.10 È da considerarsi valido un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/8745?
Sono da considerare validi gli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/8745 nei soli casi in cui la data di registrazione dell’ACE sia compresa tra il 26 ottobre 2009 e il 31 agosto 2011 ed il timbro per accettazione del Comune sia stato apposto sull’ACE originale in data antecedente al 1 settembre 2011.
8B.11 È obbligatorio indicare gli interventi migliorativi nell'Attestato di Certificazione Energetica?
Sì, qualora l’ACE non dovesse riportare l’indicazione degli interventi migliorativi può essere considerato “formalmente” corretto, in quanto la mancata compilazione di tali campi da parte del soggetto certificatore equivale a dichiarare che la priorità ad effettuare interventi migliorativi sull’edificio è trascurabile. È quindi competenza esclusiva del certificatore stabilire e valutare, in funzione della classe energetica riscontrata, la priorità di ciascun intervento.
8B.12 È da considerare valido un ACE predisposto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/8745 o nella DGR IX/1811, nel quale non venga correttamente riportata la mappa?
In taluni casi l’immagine della mappa presente sull’ACE non può essere generata correttamente, ossia:
- qualora si verifichi una sospensione temporanea del servizio fornito dall’Infrastruttura per l’Informazione Territoriale di Regione Lombardia, in questi casi viene riportata sull’ACE la dicitura IMMAGINE NON DISPONIBILE. Non sarà possibile in un secondo tempo aggiornare l'ACE con l'immagine della mappa;
- qualora l’edificio non sia ancora presente nelle mappe; in questi casi occorre selezionare l’area presso cui l’edificio ricade ad un livello di zoom che consenta la chiusura della pratica nel catasto energetico e segnalare sull’ACE tale particolarità mediante una nota inserita all’interno del software.
In tutti questi casi l’ACE è da considerare comunque valido.
8B.13 Con che modalità un edificio è dichiarato inagibile?
Un edificio può essere dichiarato inagibile o dal Sindaco, ai sensi del regolamento locale d’Igiene o dal tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.Lgs. 504/1992. È prevista anche la possibilità dichiarare l’inagibilità con dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
8B.14 Per un permesso di costruire relativo ad un intervento di NUOVA COSTRUZIONE protocollato presso il Comune nel periodo intercorrente tra l’ 1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, viene presentata una variante in corso d’opera in data successiva al 26 ottobre 2009, è possibile contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori redigere l’ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/5773 così come previsto dal punto 5 del decreto 14006?
Dipende dal tipo di variante in corso d’opera presentata.
Se si configura come una variante essenziale (secondo quanto previsto all’art. 54 della LR 12/05) non è possibile avvalersi di quanto previsto al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009.
La certificazione energetica dovrà dunque essere presentata secondo la procedura di calcolo in vigore al momento della chiusura lavori.
Nel caso di varianti in corso d’opera che non sono considerate essenziali, è possibile utilizzare la modalità prevista al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009 e dunque, a chiusura lavori, depositare l'ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/5773.
In ogni caso si ricorda che, nel caso di edifici la cui dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, facendo riferimento a quanto riportato nel punto 12.4 della DGR VIII/8745, qualora venga presentata una variante essenziale al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica (vedi allegato B alla DGR VIII/8745), aggiornata secondo le varianti introdotte, utilizzando la procedura di calcolo vigente in quel momento.
Qualora venga presentata una variante non essenziale al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica aggiornata secondo le varianti introdotte e a tale scopo può utilizzare la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo.
8B.15 Per un permesso di costruire relativo ad un intervento di NUOVA COSTRUZIONE protocollato presso il Comune in data antecedente al 1 settembre 2007 (pertanto soggetto alle sole verifiche prestazionali del D.lgs 192/05 e s.m.i.), viene presentata una variante in corso d’opera nel periodo compreso tra l’1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009: è necessario, secondo la normativa di Regione Lombardia, redigere l’ACE contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori?
E in caso positivo, può essere redatto secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/5773 così come previsto dal punto 5 del decreto 14006?
Dipende dal tipo di variante in corso d’opera presentata.
Se si configura come una variante essenziale (secondo quanto previsto all’art. 54 della LR 12/05) all’originario titolo abilitativo di NUOVA COSTRUZIONE ovvero DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, è necessario depositare, contestualmente alla presentazione della variante, la relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 10/91, redatta secondo lo schema regionale vigente al momento e, al termine dei lavori, redigere l’ACE, con la facoltà di avvalersi di quanto previsto al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009.
Nel caso di varianti in corso d’opera che non sono essenziali, non è necessario redigere l’ACE ma, qualora il proprietario volesse comunque redigerla non è possibile utilizzare la modalità prevista al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009.
Qualora tali varianti non essenziali comportino una modifica delle prestazioni energetiche dell’edificio, è necessario depositare, contestualmente alla presentazione della variante, la relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 10/91, aggiornata secondo le varianti introdotte e, a tale scopo, può essere utilizzata la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo (resta inteso che la certificazione dovrà essere redatta secondo la procedura vigente alla chiusura dei lavori).
8B.16 Ho registrato un ACE prima del 1 settembre 2011. Posso scaricare dal Catasto Energetico Edifici Regionale l’originale dell’ACE relativo alla pratica?
No. L’acquisizione tramite il catasto energetico di ACE il cui file di interscambio dati sia stato in esso inserito prima del 1 settembre 2011 non avrà nessun valore giuridico; pertanto, nel caso sia necessario, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, acquisire un ACE inserito prima di tale data, occorrerà richiedere una copia conforme dell’originale a suo tempo redatto dal Certificatore e timbrato per accettazione dal Comune territorialmente competente.
8B.17 Ho registrato un ACE prima del 1 settembre 2011. Posso farlo timbrare in Comune per accettazione dopo il 1 settembre 2011?
No. A far data dal 1 settembre 2011 i Comuni non potranno più rilasciare originali di ACE.
A partire dal 1 settembre 2011, per effetto di quanto sancito alla lettera f), comma 1, art. 17 della Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3, l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), acquista efficacia con l'inserimento nel catasto energetico regionale del file di interscambio dati (estensione file: .XML e, quando previsto, .cnd). In attuazione di quanto sopra, con delibera N° IX/1811 la Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, cogente dal 01 settembre 2011.
Per ulteriori dettagli sulla modalità di acquisizione di un ACE registrato prima del 1 settembre 2011 si rimanda alla FAQ 8B.16.
8B.18 Ho registrato un ACE nel Catasto energetico dopo il 1 settembre 2011, quante copie del certificato è possibile stampare?
A partire dal 1 settembre 2011, il Soggetto certificatore può in ogni momento generare dalla propria area riservata del sito www.cened.it una o più copie dell’ACE idonee per il rispetto di quanto richiesto nei punti 9.2 (lettera g), 9.3 e 10.2 della DGR 8745 o, in alternativa, richiedere il rilascio di copie autenticate dell’ACE ad un pubblico ufficiale autorizzato ai sensi della normativa vigente.
8B.19 Nei casi in cui è previsto l’obbligo di allegazione dell’ACE alla dichiarazione di ultimazione lavori, al fine di una corretta applicazione di quanto definito al punto 12.6 della DGR VIII/8745, quale procedura deve seguire il Comune?
La procedura corretta da seguire per tali casistiche è la seguente:
- per dichiarazioni di ultimazione lavori che verranno presentate presso il Comune competente a partire dal 1 settembre 2011, il Comune non è più tenuto a consegnare al proprietario dell’edificio una copia dell’ACE, appositamente timbrata per accettazione, contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 5 della Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1.
A partire dal 1 settembre 2011, per effetto di quanto sancito alla lettera f), comma 1, art. 17 della Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3, infatti, gli ACE acquistano efficacia con l'inserimento nel sistema informativo regionale del file di interscambio dati;
- per dichiarazioni di ultimazione lavori presentate presso il Comune competente entro il 1 settembre 2011, al fine di comprovare la validità dell’ACE, il timbro per accettazione da parte del Comune deve essere obbligatoriamente apposto in data antecedente al 1 settembre 2011.
La consegna della copia dell’ACE al proprietario dell’edificio, appositamente timbrato per accettazione, dovrà invece avvenire contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 5 della Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1., come indicato all’interno del punto 12.6 della DGR VIII/8745.
Per maggiori chiarimenti riguardanti i modelli di ACE che è consentito depositare presso i comuni, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori, si invita alla consultazione della precedente FAQ 8B.1
8B.20 Dopo il 1 settembre 2011, le pratiche che attualmente sono inserite nel catasto energetico e risultano ancora aperte, rimarranno tali, o occorrerà reinserirle per poterle chiudere correttamente?
Non occorrerà inserire di nuovo le pratiche aperte prima del 1° settembre 2011 e non ancora chiuse prima di tale data.
Al momento della chiusura di una pratica aperta prima del 1° settembre 2011, il catasto richiederà di inserire i dati mancanti (Comune catastale).
8B.21 Considerando le modifiche introdotte dall'Art. 17, comma 1, lettera f), della L.R. 3/2001, in cui viene definito che a partire dal 1 settembre 2011 non è più richiesto sull’ACE il timbro per accettazione del Comune, in quali casi permane l’obbligo di depositare una copia dell’ACE presso il Comune di competenza?
A partire dal 1 settembre 2011, l'obbligo di presentare un ACE idoneo, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, secondo quanto definito nei punti 6 e 9.1 della DGR 8745, permane nei seguenti casi:
- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione in ristrutturazione;
- ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito;
- ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzato risulti superiore al 20% dell’esistente;
- recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti;
- impianti termici di nuova installazione;
- ristrutturazione di impianti termici;
- sostituzione di un generatore di calore con Pn ≥ 100 kW.
Per tali tipologie di interventi permane anche la nomina del Soggetto certificatore, secondo quanto definito al punto 12.3 della DGR 8745.
Si specifica, in ogni caso, che a partire dal 1 settembre 2011, ai fini dell’idoneità dell’ACE, non è più richiesto sull’ACE il timbro per accettazione del Comune ed il relativo deposito presso lo stesso, in quanto l’ACE acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale del file di interscambio dati.
8B.22 È necessaria la firma del soggetto certificatore sugli ACE registrati dopo il 1 settembre 2011 e redatti secondo il modello di cui alla DGR IX/1811?
Sì. La l.r. 3/2011 ha eliminato dai requisiti necessari ai fini dell’idoneità dell’ACE solamente il timbro per accettazione apposto dal Comune di competenza.