7.1 Fino a quando è possibile utilizzare l'attestato di qualificazione energetica per usufruire delle detrazioni IRPEF?
Dal 1 settembre 2007, per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura è necessario l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata. Pertanto, per accedere alle detrazioni IRPEF previste dalla finanziaria 2007, occorre dotarsi di ACE. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente per le quali può essere ancora utilizzata la metodologia predisposta dal Ministero (si veda il punto 9.2 lettera c) del DGR VIII/8745).
7.2 Cosa devo fare per richiedere le detrazioni IRPEF del 55% a seguito di interventi di risparmio energetico?
Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 55% per spese sostenute per interventi di risparmio energetico degli edifici è necessario, in Regione Lombardia, dotarsi di attestato di certificazione energetica secondo le modalità previste dalla DGR VIII/8745 (si veda il punto 9.2, lettera c). Possono beneficiare della detrazione fiscale tutti i contribuenti, persone fisiche, i professionisti, le imprese e società. Gli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione, così come disposto dal D.M. 7 aprile 2008, riguardano:
- opere di riqualificazione globale su edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica inferiore al 20% rispetto ai valori previsti dal decreto;
- interventi sulle strutture opache;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
- interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi.
Potranno essere detratti anche i costi sostenuti per le parcelle professionali.
Gli interessati, dopo aver incaricato un professionista che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione, devono successivamente, a fine lavori, incaricare un professionista abilitato alla certificazione energetica così da dotarsi di attestato di certificazione energetica. Il cliente realizza gli interventi, paga i professionisti e l'impresa esecutrice dei lavori e conserva tutte le fatture per eventuali controlli fiscali.
Per maggiori informazioni circa gli adempimenti da osservare per fruire delle detrazioni, si consiglia di consultare il punto 4 della circolare del 31/05/2007 dell'Agenzia delle Entrate.
7.3 Per accedere agli incentivi previsti dalla finanziaria 2008 (detrazioni IRPEF 55%), nel caso di semplice sostituzione degli infissi, installazione di pannelli solari o nel caso di sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione, è necessario dotarsi di ACE secondo le modalità previste in Regione Lombardia?
Anche in Regione Lombardia nel caso di semplice sostituzione di infissi, installazione di pannelli solari e nel caso di sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione, ai fini della richiesta di detrazioni IRPEF 55% non è necessario produrre l'ACE. Nella Circolare n. 16381 del 27 dicembre 2007 (disponibile nella sezione NORMATIVA/REGIONALE del sito www.cened.it ) viene specificato che la necessità di dotazione della certificazione energetica per usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato, non può essere imputata a Regione Lombardia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni IRPEF 55%, l'ACE dovrà quindi essere prodotto per gli edifici (o porzioni di edifici) per i quali l'ente competente in materia (ENEA) richiederà di dotarsi di valutazione delle prestazioni energetiche dell‘edificio.
Si ricorda che indipendentemente dalla richiesta di accesso a detrazioni o incentivi, nei casi di sostituzione di generatore di calore con potenza superiore ai 100kW, in Regione Lombardia è fatto obbligo di produrre l‘ACE (vedi punto 6.1 della DGR 8745).
7.4 Per accedere alle detrazioni IRPEF del 55%, la finanziaria 2008, per alcune tipologie d’intervento richiede di allegare alla richiesta da presentare all’ENEA l’attestato di qualificazione o di certificazione energetica. Se l’edificio è sito in Regione Lombardia, quale dei due documenti è obbligatorio predisporre per l’ENEA?
Salvo i casi previsti alla FAQ n. 7.3, è obbligatorio produrre il certificato energetico e redigerlo secondo le modalità previste dalla DGR VIII/8745. Così come ribadito nella Circolare n. 16381 del 27 dicembre 2007 “Poiché l’art. 5 del decreto ministeriale 19.2.2007, attuativo della legge 296/2006 (finanziaria 2007), prevede che l’attestato di certificazione energetica degli edifici sia prodotto utilizzando le procedure e le metodologie approvate dalle Regioni e solo in mancanza di quest’ultime sia sostituito dall’attestato di qualificazione, ne deriva che le domande di detrazione relative ad immobili situati in Lombardia devono essere corredate da certificazione energetica, in quanto qui vige una procedura e una metodologia per certificare il fabbisogno energetico degli edifici”.