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MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE n. 24/2006

Significative modifiche ed integrazioni in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici (art.17 LR3 del 21 febbraio 2011).

 

Di seguito le principali modifiche apportate alla LR 24/2006:

  • estendere progressivamente l’obbligo di inserire i dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione autonoma degli impianti termici centralizzati anche nel caso in cui non vi sia un contestuale cambio del generatore di calore, per quanto possibile. L’obbligo riguarderà a partire dal 1° agosto 2012 prioritariamente gli impianti di maggior potenza e più obsoleti, per poi essere esteso a tutti gli altri impianti centralizzati;
  • rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione;
  • evitare che i comuni debbano vidimare per accettazione gli attestati di certificazione energetica e disporre che l’efficacia di quest’ultimi, a partire dal 1 settembre 2011, decorra dall’inserimento dell’attestato nel catasto energetico regionale;
  • favorire il controllo, da parte dei Comuni, delle prestazioni energetiche indicate nel progetto edilizio presentato al Comune con le prestazioni energetiche del progetto effettivamente realizzato, al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme;
  • l’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione, né all’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica.

 

LR n. 3 del 21 febbraio 2011

LR n. 24 del 11 dicembre 2006 e s.m.i.

 

ENTRATA IN VIGORE:

L’entrata in vigore di quanto previsto all’Art 17, comma 1, lettera a) del provvedimento è subordinato a successive disposizioni della Giunta regionale, mentre le disposizioni riportate alle lettere in cui non viene specificata la necessità di ulteriori precisazioni della Giunta regionale entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della norma sul Burl, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso, secondo quanto definito nella Legge Regionale Statutaria 30 Agosto 2008, N. 1, Art 37, comma 2.

 
 
 
 
 
 
 

 
CESTEC
Regione Lombardia