10.1 Il Comune di competenza può richiedere un’integrazione/correzione alla Relazione Tecnica (ex-Lege 10) depositata?
Sì, i controlli e le verifiche riguardanti la Relazione Tecnica, nonché il rilascio del permesso di costruire, sono competenza del Comune ove l’edificio oggetto di intervento è ubicato.
10.2 Quante relazioni tecniche (ex-lege 10) è necessario depositare presso il Comune, in presenza di diverse destinazioni d’uso servite da un unico impianto termico?
E’ possibile depositare un’unica relazione tecnica, in cui verificare il rispetto dei limiti prestazionali per ogni destinazione d’uso
10.3 Quante relazioni tecniche (ex-Lege 10) è necessario depositare presso il Comune, in presenza di diversi impianti termici all’interno dell’edificio?
E’ possibile depositare un’unica relazione tecnica riferita all’intero edificio nella quale dovranno essere verificati i limiti prestazionali richiesti dalla DGR VIII/8745 in funzione della tipologia di intervento effettuata e per ogni sistema edificio-impianto termico.
10.4 Quante relazioni tecniche (ex-Lege 10) è necessario depositare presso il Comune, in presenza di diversi edifici serviti dal medesimo generatore di calore?
E’ possibile depositare un’unica relazione tecnica, nella quale dovranno essere verificati i limiti prestazionali richiesti dalla DGR VIII/8745 in funzione della tipologia di intervento effettuata.
Qualora gli edifici serviti dal medesimo impianto termico non condividano strutture portanti o portate, è necessario determinare per ogni singolo edificio l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e, se previsto dalla DGR 8745, verificare per ciascun edificio che tale valore risulti inferiore ai limiti riportati all’Allegato A della suddetta Delibera.
Qualora negli edifici siano presenti diverse destinazioni d’uso si dovrà verificare il rispetto dei limiti di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento per ognuna di esse. Qualora gli edifici serviti dal medesimo impianto termico condividano strutture portanti o portate, è possibile determinare l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento riferito all’intero edificio (inteso come insieme di fabbricati che condividono strutture portanti o portate) e, se previsto dalla DGR 8745, verificare per l’intero edificio che tale valore risulti inferiore ai limiti riportati all’Allegato A della suddetta Delibera. Qualora nell’edificio siano presenti diverse destinazioni d’uso si dovrà verificare il rispetto dei limiti di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento per ognuna di esse.
Il calcolo del’efficienza globale media stagionale e la relativa verifica, per i casi previsti dalla DGR 8745, devono essere effettuati in riferimento all’intero impianto termico.
10.5 E’ obbligatorio depositare la relazione tecnica (ex-Lege 10) nel caso di interventi di nuova installazione dell’impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW?
Sì, l’omissione di tale obbligo è consentita solamente nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore avente potenza nominale inferiore a 35 kW.
10.6 Come deve essere compilata la Relazione Tecnica ex Lege10/91?
La Relazione Tecnica di cui alla Legge 9 gennaio 1991, n.10, articolo 28, deve essere compilata secondo lo schema e le modalità riportate nell’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i.
Il proprietario dell’edificio provvede a depositarla presso il Comune di competenza, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività.
Nel caso di varianti in corso d’opera, che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario dell’edificio deposita tale relazione aggiornata secondo le varianti introdotte.
10.7 E’ necessario che la Relazione Tecnica ex Lege 10/91 sia compilata tramite il format proposto dal software CENED?
No, non è vincolante l’utilizzo del software CENED.
Il progettista può compilare la Relazione Tecnica utilizzando gli strumenti che ritiene più opportuni.
Tale relazione, però, deve essere conforme a quanto riportato nell’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i.
Il progettista inoltre, utilizzando la procedura di calcolo riportata nell’Allegato E della DGR VIII/5018 e s.m.i., effettua i calcoli necessari a verificare che i valori prestazionali dell’edificio siano conformi a quelli richiesti dal Dispositivo Regionale in vigore (DGR VIII/8745, modifica e integrazione della DGR VIII/5018).
10.8 (a partire dalla pubblicazione del software CENED+ ver. 1.2, il servizio di generazione della relazione tecnica ex legge 10/91 è disponibile alla sezione "catasto" del Sito Web. Maggiori dettagli alle F.A.Q. 18.42 - 18.43 - 18.44 - 18.45) Sono all’interno del catasto energetico e non trovo il link, segnalato nel manuale del software, “Legge 10”; è un problema della mia area riservata?
Al momento tale funzione non risulta ancora attiva; la possibilità di compilare la relazione ex legge 10-91 attraverso il catasto energetico sarà fornita prossimamente.
Al momento può eseguire il calcolo con il software CENED+ e compilare la relazione in formato .doc disponibile al seguente link http://www.cened.it/downloaddoc.
10.9 E’ necessario che la Relazione Tecnica ex Lege 10/91 sia compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti?
Qualora per la tipologia di intervento effettuata, le verifiche richieste dalla DGR 8745 riguardino solamente alcuni parametri prestazionali dell'edificio (esempio: sole strutture disperdenti), è sufficiente che la relazione tecnica sia compilata con i valori necessari ad evidenziare tali verifiche.
10.10 L’intervento di semplice sostituzione del generatore di calore rientra tra quelli che prevedono l’obbligo di predisporre la Relazione Tecnica, la diagnosi energetica e l’ACE?
Dipende dalla potenza termica utile nominale (Pn) del generatore che viene sostituito. Ai sensi dei punti 6.1 e 6.2 della DGR 8745, occorre considerare quanto di seguito elencato:
- l’intervento di semplice sostituzione del generatore di calore per installazioni di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW (Pn ≥ 100 kW), è soggetto agli obblighi di presentazione della Relazione Tecnica (di cui all’Allegato B della DGR 8745), della diagnosi energetica e dell’ACE.
- l’intervento di semplice sostituzione del generatore di calore per installazioni di potenze termiche utili nominali comprese tra i 35 kW e i 100 kW (35 kW ≤ Pn < 100 kW), è soggetto agli obblighi di presentazione della Relazione Tecnica (di cui all’Allegato B della DGR 8745), ma non è soggetto agli obblighi di presentazione della diagnosi energetica e dell’ACE.
- l’intervento di semplice sostituzione del generatore di calore per installazioni di potenze termiche utili nominali minori a 35 kW (Pn < 35 kW), non è soggetto agli obblighi di presentazione della Relazione Tecnica (di cui all’Allegato B della DGR 8745), della diagnosi energetica e dell’ACE.
Si specifica, inoltre, che ai sensi del punto 2, lettera “ddd”, della DGR 8745 la sostituzione di un generatore di calore, consiste nella rimozione di un generatore di calore e nell'installazione di uno nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; rientra in questa fattispecie anche la rimozione di un generatore di calore a seguito dell’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento.
10.11 Accreditarsi come certificatori energetici presso l’Organismo regionale di accreditamento (Cestec SpA), abilita il professionista alla redazione di una Relazione Tecnica di cui all’Allegato B della DGR 8745 (Ex-Legge 10)?
No, accreditarsi come certificatori energetici presso l’Organismo regionale di accreditamento (Cestec SpA), abilita il professionista esclusivamente alla redazione degli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) relativi ad edifici ubicati in Regione Lombardia.
L’asseverazione della relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR 8745 è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.
10.12 La DGR IX/2601 prevede l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari. La realizzazione solo di tale intervento richiede l’obbligo di predisporre la Relazione Tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/8745 qualora non si effettui nessun’altra modifica sostanziale all’impianto termico?
No, in quanto la presentazione della Relazione Tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/8745 risulta obbligatoria qualora sia effettuato per l’edificio un intervento che rientri tra quelli indicati nei punti 5, 6 e 7 della DGR VIII/8745, salvo che all’interno di tali punti sia indicata, per alcune tipologie di interventi, l’esclusione da tale obbligo.
Si sottolinea, tuttavia, che per tali interventi è comunque previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 37/2008 e s.m.i.. In tal caso, a quest’ultimo documento dovrà essere allegata una relazione tecnica che attesti quanto previsto nel punto 6.8 della DGR VIII/8745.